|
|
Legge 19/10/2004 n. 257
2), della legge 5 agosto 1978, n. 468. 1-quinquies. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni, le parole: "chiuso entro il 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "in corso alla data del 31 dicembre 2002"»; nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ed altre disposizioni in materia di imposte sui mutui». All'articolo 3, al comma 1, le parole: «Il termine di cui all'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «I termini di cui agli articoli 1 e 2» e le parole: «è differito» sono sostituite dalle seguenti: «sono differiti» . Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti: «Art. 3-bis. Autorizzazione al commissario straordinario dell'associazione ita- liana della Croce Rossa
1. Il commissario straordinario dell'ente associazione italiana della Croce Rossa, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 4 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2004, che qualifica la predetta associazione ente di alto rilievo ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, è autorizzato a ratificare, previo parere dei Ministri vigilanti, le ordinanze commissariali n. 430 del 3 marzo 2003, n. 1541 del 23 luglio 2003, n. 1657 dell'8 settembre 2003 e n. 1996 del 24 novembre 2003, relative alla nuova organizzazione centrale e periferica della struttura amministrativa dell'ente.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3-ter Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191
1. All'articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, il comma 12 è abrogato.
Art. 3-quater Disciplina tributaria concernente taluni fondi immobiliari
1. All'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "1-bis. Gli apporti ai fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati al momento dell'apporto, si considerano compresi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, tra le operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettera
b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonchè, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti previsti nell'articolo 4, comma 1, lettera
a), numero 3), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, e nell'articolo 4 della tariffa allegata al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 347 del 1990. La disposizione recata dal presente comma ha effetto dal 1° gennaio 2004".
2. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 123 è abrogato.
Art. 3-quinquies Proroga di termine in materia di aggiornamento professionale
1. Il termine di cui all'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è prorogato al 31 dicembre 2007». Al titolo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè di personale di pubbliche amministrazioni, di differimento di termini, di gestione commissariale della associazione italiana della Croce Rossa e di disciplina tributaria concernente taluni fondi immobiliari». L. 19-10-2004 N. 257 – Disposizioni urgenti in materia di personale CNIPA.
Pagina 2/2 - pagine: [1] [2]
|
|
|
Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
|
|
|
Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Università
|
|
|
Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
|
|
|
Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
|
|
|
Energia, Energie Alternative
|
|
|
Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilità, Barriere architettoniche
|
|
|
Condomini Immobili Locazioni
|
|
|
Aeroporti, Ferrovie, Ponti, Porti, Strade, Condutture
|
|
|
Informatica, Innovazione, Telecomunicazioni
|
|
|
Contratti, Esercizio Tariffa professionale, Lavoro
|
|
|
Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
|
|
|
Alluvioni, Calamità, Dissesti, Frane, Terremoti
|
|
|
Norme non incluse nelle categorie precedenti
|
|